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RC Formazione e Professioni
RC Formazione e Professioni
CODICE DI CONDOTTA
TITOLO I – DISPOSIZIONI FONDAMENTALI
Art. 1. PRINCIPI GENERALI
Le disposizioni contenute nel presente codice deontologico individuano i doveri comportamentali e professionali che gli iscritti all’Associazione RC Formazione e Professioni devono rispettare nell’esercizio della propria attività professionale e nella propria condotta generale, in modo da conseguire e conservare a sé il decoro, la stima e la considerazione del pubblico e dei colleghi.
Ogni comportamento che costituisca o comunque si risolva, anche indirettamente, in una violazione della lettera di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta, o che comunque contravvenga allo spirito e alla finalità di esso o di alcuna delle singole disposizioni, in modo da compromettere gli interessi di cui al comma 1, costituisce illecito disciplinare, ed è fonte di responsabilità disciplinare per il professionista associato a RC Formazione e Professioni secondo le disposizioni dello Statuto e del presente codice.
Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente codice deontologico sono sanzionate se i fatti o le omissioni sono commessi con dolo o colpa, rispettivamente intesi come coscienza e volontà del fatto o dell’omissione e delle sue conseguenze, ovvero come negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ivi comprese le regole poste dagli organi dell’ Associazione RC Formazione e Professioni accettate dall’associato con l’atto dell’iscrizione.
Le sanzioni di seguito indicate, irrogate per le violazioni accertate, sono commisurate alla gravità del fatto e all’intensità del dolo o al grado della colpa e a tutte le conseguenze, individuali e collettive, che la violazione ha comportato, tenuto conto anche della condotta precedente e successiva al fatto per cui è giudizio, delle eventuali violazioni già giudicate e accertate in passato a carico dell’associato e di ogni altra circostanza utile per la formulazione di un giudizio equo e ragionevole.
Compete al Collegio dei Probiviri, a norma dello Statuto dell’ Associazione RC Formazione e Professioni, vigilare sull’osservanza, da parte dei soci, del Codice di Condotta. Il Collegio dei Probiviri esamina le segnalazioni relative alle violazioni da parte del socio, del Codice di Condotta.
Laddove, all’esito del procedimento disciplinare di cui all’art. 7 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri ravvisi che il socio abbia commesso una violazione del Codice di Condotta, irrogherà al socio una delle sanzioni previste dal titolo V del presente Codice.
Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI TENUTI ALL’OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI
L’obbligo di osservanza delle disposizioni contenute nel presente codice interessa i soci ordinari e gli iscritti agli elenchi professionali interni dell’ Associazione RC Formazione e Professioni, e non cessa con la eventuale sospensione, cautelare o sanzionatoria, dell’associato RC Formazione e Professioni, ma solo con la cancellazione o con la cessazione dell’iscrizione per volontaria rinuncia o mancata rinnovazione.
TITOLO II – RAPPORTI COL PUBBLICO E CON I TERZI IN GENERALE
Art. 3. SCOPO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Il professionista deve accettare un incarico professionale solo se è sicuro di poterlo seguire e portare a termine con scienza, coscienza, diligenza, scrupolo ed attenzione, avendo costantemente cura di tutelare sempre e comunque l’interesse del proprio cliente, da anteporre anche al proprio interesse personale.
In particolare, il professionista deve costantemente notiziare il cliente sull’evoluzione della pratica affidatagli, con esso concordando ogni decisione importante ed ogni procedura difforme dalla normalità.
Il professionista deve inoltre qualificarsi, anche con il titolo che eventualmente gli compete, con esattezza e precisione sin dal primo contatto con il cliente, in modo da evitare incomprensioni ed equivoci da parte di quest’ultimo.
Il professionista deve rendere edotto il cliente di tutti i dubbi e le perplessità che emergono dall’esame della pratica sottoposta alla sua attenzione, avendo l’obbligo di rinunciare immediatamente all’incarico ricevuto ove si accorga che il cliente si stia avvalendo della sua opera professionale per compiere una truffa o per porre in essere atti o richieste che possano comunque configurare ipotesi di reato.
Art. 4. DOVERE DI LEALTA’, CORRETTEZZA, PROBITA’, INTEGRITA’ E DECORO
Il professionista deve conformare il proprio comportamento a irreprensibili principi e criteri di lealtà nei confronti del cliente che si avvale della sua professionalità, dei colleghi, delle colleghe e di qualsiasi altro soggetto con cui il professionista entri in contatto nell’esercizio dell’attività professionale.
In particolare, l’agire professionale deve percettibilmente essere improntato a criteri di correttezza e probità e deve essere rivolto all’esclusiva tutela dei soggetti che si affidano al professionista.
Il professionista ha inoltre il dovere di conformare ogni propria attività, e ogni proprio comportamento anche estraneo alla sfera professionale, a criteri di integrità e decoro.
Art. 5. FACOLTA’ E DOVERI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI CORRETTEZZA DELLA COMUNICAZIONE
Il professionista ha il diritto di informare il pubblico destinatario della sua attività circa i settori di specializzazione in cui essa viene esercitata, gli obiettivi e le finalità di essa, circa i suoi titoli di specializzazione, i corsi di studio, di approfondimento e di specializzazione da lui seguiti, i mezzi di cui si avvale nell’esercizio professionale e ogni altro fatto o dettaglio utile per una più informata e consapevole scelta da parte del pubblico.
Nell’esercizio delle facoltà di cui al comma precedente, il professionista si conforma a principi di veridicità e correttezza dell’informazione, evitando accuratamente toni inadeguati al decoro professionale ed astenendosi, nell’illustrazione degli effetti benefici dell’attività professionale, dall’esaltazione eccessiva e gratuita di essi e dalla promessa di risultati strabilianti atta a carpire la buona fede del pubblico.
E’ fatto espresso divieto al professionista, nell’esercizio della facoltà di informazione, di divulgare a terze persone l’identità di soggetti che si sono avvalsi della sua attività professionale, salvo espresso consenso scritto degli interessati.
E’ in ogni caso consentito al professionista, nel rispetto del principio di veridicità, di divulgare fatti e dettagli della propria attività, modalità di essa e risultati ottenuti, anche a scopo scientifico e didattico, omettendo con ogni cura la diffusione di qualsiasi riferimento che possa, anche in modo indiretto o deduttivo, permettere di risalire ai soggetti che di essa si sono avvalsi.
È fatto espresso divieto al professionista di produrre pubblicità ingannevole, utilizzare titoli che non sono posseduti, nonché utilizzare qualsivoglia comportamento idoneo a generare confusione nel cliente.
Art. 6. DOVERE DI DILIGENZA, COMPETENZA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. OBBLIGO DI FORMAZIONE PERMANENTE
Il professionista deve svolgere l’attività professionale con la massima diligenza possibile, e comunque adeguata alle necessità del caso concreto, tanto nella scelta quanto nell’esecuzione dell’attività, così come nell’uso degli eventuali mezzi tecnici all’uopo necessari.
Il professionista deve svolgere l’attività professionale nei limiti della competenza che ha acquisito, sulla base dei suoi titoli di studio e di specializzazione o approfondimento, nonché sulla base dell’esperienza professionale maturata.
E’ fatto obbligo al professionista di curare l’aggiornamento professionale, secondo le disposizioni adottate dagli organi direttivi dell’ Associazione RC Formazione e Professioni e comunque in modo adeguato e proporzionale alle esigenze dettate dall’attività professionale svolta e alle problematiche affrontate nell’abito di essa.
Con l’iscrizione all’ Associazione RC Formazione e Professioni il professionista accetta e adempie gli obblighi di formazione permanente che conseguono al riconoscimento della qualifica professionale.
Al termine di ciascun biennio il professionista sottopone al Comitato Scientifico la documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale.
Art. 7. DOVERE DI RISERVATEZZA
Il professionista deve mantenere la più rigorosa riservatezza sull’identità delle persone che si avvalgono della sua professionalità, sulle loro condizioni psicofisiche, sull’attività professionale di cui esse si avvalgono e su ogni altro dettaglio inerente i rapporti con le persone stesse.
Sono fatti salvi gli eventuali obblighi di comunicazione derivanti dalla legge penale, ed è comunque consentita l’attività di divulgazione di cui all’articolo 5 comma 4 del presente codice.
Art. 8. DOVERE DI EVITARE CONFLITTI DI INTERESSE
Il professionista agisce in modo di evitare accuratamente conflitti di interesse che possano pregiudicare la sua indipendenza e la sua libertà di azione e di giudizio nei confronti di chi si avvale della sua professionalità, dei colleghi, degli esercenti altre professioni, delle autorità e di terzi in genere.
TITOLO III – RAPPORTI CON I COLLEGHI E CON L’ASSOCIAZIONE
Art. 9. DOVERE DI CORRETTEZZA, COLLABORAZIONE E LEALTA’. DOVERE DI OSSERVANZA DI NORME ASSOCIATIVE.
Il professionista impronta i propri rapporti con i colleghi e le colleghe alla massima e incondizionata correttezza e lealtà, ed è tenuto a valutare la collaborazione con il collega o con la collega che chieda la sua assistenza, potendola rifiutare solo per un giustificato motivo.
Il professionista ha il dovere di osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei provvedimenti dell’ Associazione RC Formazione e Professioni.
TITOLO IV- RAPPORTI CON I COLLABORATORI E I DIPENDENTI E CON ESERCENTI ALTRE PROFESSIONI
Art. 10. DOVERI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI E DEI DIPENDENTI
Il professionista è tenuto a rapportarsi con correttezza e lealtà nei confronti di collaboratori, collaboratrici e dipendenti; in particolare, verso questi ultimi, egli è tenuto alla gestione del rapporto di lavoro nel più assoluto rispetto di tutte le normative di legge, di contratto collettivo e individuale e di altro rango, nonché di tutti i provvedimenti di autorità pubbliche che dettino disposizioni a riguardo.
Ove il collaboratore, la collaboratrice, il dipendente o la dipendente sia a propria volta professionista, entrambi sono obbligati a tenere in considerazione la preparazione e competenza del collega o della collega, a riconoscere la sua indipendenza di giudizio tecnico e professionale, a consentirgli, e, se necessario, a incentivarlo verso l’adeguato sviluppo e approfondimento delle proprie conoscenze e della propria cultura professionale e a non ostacolare in alcun modo, neppure indiretto, l’evoluzione e il progresso professionale del collega o della collega, ad evitare ogni pubblico atteggiamento concorrenziale che travalichi la ragionevole e opportuna misura.
Art. 11. RAPPORTI CON ESERCENTI ALTRE PROFESSIONI
Nella gestione dei rapporti con esercenti altre professioni, occasionati dall’attività professionale, il professionista o la professionista offre ed esige l’incondizionata collaborazione, corretta, leale e rispettosa delle reciproche competenze, la massima diligenza e accuratezza professionale ad esclusiva tutela dell’interesse del pubblico che si avvale della sua professionalità e della impeccabile reputazione del singolo professionista o della singola professionista e dell’intera classe professionale.
TITOLO V- SANZIONI
Art. 12. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.
Nell’irrogazione delle sanzioni il Collegio dei Probiviri deve tenere conto dell’età del socio, dell’incarico ricoperto e del danno cagionato all’Associazione, al socio o all’utente terzo nell’irrogazione della sanzione
Art.13. NATURA DELLE SANZIONI
Le sanzioni adottate da questo Regolamento si distinguono in:
Sanzioni lievi: richiamo verbale, il richiamo scritto;
Sanzioni gravi: comprendono la sospensione dall’Associazione per un minimo di mesi uno ad un massimo di mesi sei e l’espulsione dall’Associazione;
Le sanzioni lievi vengono irrogate per comportamenti che producono un danno lievissimo o comunque lieve e che non ha apportato gravi danni all’Associazione nel medio o lungo termine. Le sanzioni gravi durano nel tempo. L’espulsione può essere revocata unicamente in presenza di un giudizio di revisione.
Art. 14. SANZIONI LIEVI
Richiamo verbale consiste in una contestazione orale della condotta. Non produce effetti, non viene trascritto nel fascicolo associativo interno.
Richiamo scritto. Consiste in una nota di biasimo per iscritto. Esso va trascritto nel fascicolo associativo interno per l’anno solare in corso e cessa di produrre effetti al rinnovo della tessera. La sanzione punisce un illecito lieve che ha arrecato un nocumento circoscritto nel tempo, di basso danno all’Associazione, purché tale mancanza o comportamento abbia cagionato un danno quantificabile ed apprezzabile, anche in misura minore.
Art. 15. SANZIONI GRAVI
Sospensione dall’Associazione. La sanzione ha carattere generale. Comporta la sospensione dall’Associazione per un periodo che va da uno a sei mesi, con la possibilità di applicare anche giorni liberi. Viene comminata in presenza di un illecito di elevata gravità ed è circoscritta ad un evento passato che produce ancora danni nel futuro.
Espulsione. L’Espulsione dall’Associazione punisce condotte dolose o colpose di straordinario danno per l’Associazione. Il comportamento è dolosamente o colposamente cagionato dal socio e mira ad arrecare danno all’Associazione. Il socio espulso perde la qualifica di associato fino ad eventuale revoca del provvedimento. Qualora il socio abbia un trascorso di alcuni periodi di sospensioni dall’Associazione che sommandosi in tutto o in parte, arrivino ad una somma maggiore o uguale di sette mesi, può essere valutata l’applicazione della sanzione di espulsione dal collegio dei Probiviri. Il socio espulso può chiedere al Collegio dei Probiviri la revisione del provvedimento disciplinare di espulsione decorso un termine non inferiore a tre anni dalla definitività del provvedimento. L’istanza deve essere motivata e può essere fondata anche sul comportamento successivamente tenuto dall’interessato, sul venir meno delle ragioni che avevano determinato l’espulsione o su ogni altro elemento ritenuto rilevante ai fini del riesame della posizione associativa.
Il Collegio dei Probiviri decide nel rispetto del principio del contraddittorio e può:
-rigettare l’istanza;
-revocare l’espulsione;
– sostituire la sanzione con altra meno grave.
In assenza di revoca del provvedimento di espulsione, l’eventuale nuova domanda di ammissione non può essere accolta.
Portici(NA), 30 Aprile 2026
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